Art. 4.

      1. Le prestazioni di assistenza psicoterapeutica presso i centri di psicoterapia e i professionisti accreditati rientrano nel sistema di partecipazione al costo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, e possono essere prescritte singolarmente o per cicli. Gli assistiti partecipano al costo delle prestazioni pagando l'importo indicato nel nomenclatore tariffario delle prestazioni specifiche ambulatoriali ammesse per il Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14 settembre 1996, direttamente ai centri di psicoterapia o ai singoli professionisti presso i quali effettuano il trattamento. Sono esclusi dal pagamento delle prestazioni di cui al presente articolo gli assistiti che hanno diritto all'esenzione totale.
      2. La remunerazione ed il rimborso dei centri di psicoterapia e dei singoli professionisti accreditati, sono definiti dalle regioni e dalle province autonome, sentiti gli ordini professionali, nell'ambito della procedura di cui agli articoli 8-quinquies e 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, comunque in misura non superiore al minimo delle tariffe indicate dagli ordini professionali.
      3. I presìdi delle ASL che indirizzano i pazienti presso i centri di psicoterapia privati ed i professionisti accreditati attivano un sistema di monitoraggio e controllo sulla qualità delle prestazioni di assistenza psicoterapeutica offerte ai pazienti dalle medesime strutture private o dagli stessi professionisti accreditati, assicurando nel contempo la valutazione dei programmi terapeutici ed il coordinamento con le strutture territoriali del Servizio sanitario nazionale. Le regioni, in collaborazione con le ASL, possono istituire osservatori regionali finalizzati alla raccolta dei dati sui trattamenti psicoterapeutici realizzati presso i centri di psicoterapia

 

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e i singoli professionisti accreditati.
      4. Le certificazioni valide ai fini dell'astensione dal lavoro relative ai pazienti in trattamento psicoterapeutico possono essere rilasciate oltre che dai professionisti dipendenti del Servizio sanitario nazionale, anche dagli psicoterapeuti convenzionati.